IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                            PER LA PUGLIA 
 
 
                        Lecce - Sezione Prima 
 
Ha pronunciato la presente 
 
                       SENTENZA NON DEFINITIVA 
 
    Sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2013,  integrato
da motivi aggiunti, proposto da:  Energia  Rinnovabile  Italia  Surl,
rappresentata e difesa dagli avv.  Ernesto  Sticchi  Damiani,  Andrea
Sticchi Damiani, con domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell'avv.
Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; 
    Contro Regione Puglia, rappresentata e difesa  dall'avv.  Tiziana
Teresa Colelli, con  domicilio  eletto  presso  Giovanni  Calasso  in
Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15; 
    Agenzia  Regionale   Protezione   Ambiente   (Arpa)   -   Puglia,
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco e presso lo studio  di
quest'ultima elettivamente domiciliata in Lecce, contro Arpa Dip Prov
via Miglietta, 2; 
    Comune di Zollino; 
    Per l'annullamento del provvedimento  prot.  n.  0004472  del  28
maggio 2013 a firma del Responsabile del procedimento come di seguito
dettagliato e del Dirigente dell'Ufficio energia e  reti  energetiche
della Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo  economico,  il
lavoro e l'innovazione -  Servizio  energia,  reti  e  infrastrutture
materiali per lo sviluppo'; 
        di ogni altro atto presupposto, connesso  e/o  consequenziale
e, in particolare: delle note prot. n. 4716  del  23  maggio  2013  e
prot. n. 7082 del 27 luglio 2012 a firma del Funzionario A.P.  e  del
Dirigente dell'Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica  della
Regione Puglia - Area politiche per la mobilita' e la qualita' urbana
- Servizio assetto del territorio, nonche' del Dirigente del Servizio
assetto del territorio della Regione Puglia - Area politiche  per  la
mobilita' e la qualita' urbana; 
        delle note dell'A.R.P.A. Puglia - Dipartimento provinciale di
Lecce prot. n.  22858  del  15  aprile  2013  (non  conosciuta  dalla
Societa' ricorrente  se  non  in  virtu'  del  richiamo  alla  stessa
contenuto nel provvedimento prot.  n.  0004472  del  28  maggio  2013
primariamente impugnato) e prot. n. 0000364 del 15 gennaio 2013; 
        nonche'   per   l'annullamento,   previa   sospensione,   del
provvedimento prot. n. 0007158 del  6  settembre  2013  a  firma  del
Dirigente dell'Ufficio  energia  e  reti  energetiche  della  Regione
Puglia - Area politiche  per  lo  sviluppo  economico,  il  lavoro  e
l'innovazione - Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per
lo sviluppo, nonche' del - Dirigente del  Servizio  energia,  reti  e
infrastrutture materiali per lo sviluppo  della  Regione  Puglia-Area
politiche per lo sviluppo economico, il lavoro  e  l'innovazione;  di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 
        nonche'  per  l'annullamento,   previa   sospensione,   della
determinazione n. 237 del 25 settembre 2013  a  firma  del  Dirigente
dell'Ufficio programmazione, politiche energetiche, V.I.A.  E  V.A.S.
della Regione Puglia. 
        di ogni altro atto presupposto, connesso  e/o  consequenziale
e, in particolare, ove occorra, della  nota  prot.  n.  7237  del  19
luglio  2013  a  firma  del  Dirigente  dell'Ufficio  programmazione,
politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. della Regione Puglia. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e
dell' Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  17  aprile  2014  la
dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.ti  E.  e
A.  Sticchi  Damiani  per  la  ricorrente,  avv.  F.  Pellegrino   in
sostituzione dell'avv. T. Colelli per la P.A. e avv. L.  Marasco  per
la controinteressata; 
    Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con il ricorso all'esame, Energia Rinnovabile ha impugnato  il
provvedimento del 28 maggio 2013, con il quale  il  Responsabile  del
procedimento e il Dirigente dell'Ufficio Energia e  reti  energetiche
della Regione Puglia ha comunicato i motivi ostativi alla conclusione
favorevole del procedimento di autorizzazione unica  avviato  per  la
costruzione e l'esercizio  in  agro  del  comune  di  Zollino  di  un
impianto di produzione di energia elettrica  da  fonte  eolica  della
potenza nominale di Mw 16,50. 
    Questi i motivi a sostegno del ricorso: 
    I - Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed  applicazione
degli artt. 14-ter, commi 3 e 7,  14-quater  del decreto  legislativo
n. 387/2003 -  eccesso  di  potere  per  erronea  presupposizione  in
diritto - difetto di motivazione e istruttoria. 
    Ti ricorrente sostiene che le note impugnate sono illegittime  in
quanto recanti dissenso alla proposta di realizzazione  senza  alcuna
indicazione  delle  «modifiche   progettuali   necessarie   ai   fini
dell'assenso», al di fuori della conferenza di servizi i  cui  lavori
si sono protratti oltre i 90 giorni previsti  dagli  artt.  14-ter  e
14-quater Legge n. 241/1990. 
    II - Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione
dell'art. 5.02 delle  NN.TT.AA.  del  P.U.T.T.  e  dell'art.  12  del
decreto legislativo n.  287/2003 -  eccesso  di  potere  per  erronea
presupposizione in diritto. 
    Posto che l'art. 12  comma  1  decreto  legislativo  n.  387/2003
stabilisce che le opere per la realizzazione di' impianti  alimentati
da fonti  rinnovabili  sono  di  pubblica  utilita'  indifferibili  e
urgenti, la proposta di realizzazione non  avrebbe  dovuto  acquisire
l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.02 delle NN.TT.AA. del PUTT. 
    III. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e  applicazione
dell'art. 10-bis della L. 241/1990, degli  art.  5.05  comma  2,3,14,
punto 3.1.4.2, 3.17  e  punto  3.17.2  delle  NN.TT.AA.  del  PUUT/p,
nonche', nei limiti dell'interesse fatto valere, della cartografia  a
quello allegata, della cartografia allegata al P.P.T.R, e della carta
idrogeomorfologica dell'Autorita' di bacino -  violazione,  falsa  ed
erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni del r.r.  30
dicembre 2010 n. 24, del r.r. 4 ottobre 2006  n.  16  e  delle  linee
guida nazionali di cui al D.M. del 10  settembre  2010 -  eccesso  di
potere  per  erronea  presupposizione   in   fatto,   illogicita'   e
irragionevolezza - difetto di istruttoria e motivazione -  disparita'
di trattamento. 
    Quanto all'affermata presenza, in prossimita' della torre  z8  di
una dolina, individuata in cartografia, la ricorrente ne  ha  dedotto
l'insussistenza, insussistenza  confermata  anche  dalla  cartografia
allegata al P.P.T.R. 
    Quanto all'affermato contrasto della  proposta  di  realizzazione
con gli indirizzi di tutela dettati- dal  PUTT  per  gli  ATE  C,  in
assenza dei sottopiani e strumenti urbanistici generali, non e'  dato
alla Regione individuare autonomamente  beni  diffusi  nel  paesaggio
agrario. 
    Peraltro, l'area di intervento non e' interessata da alcun A.T.D.
del PUTT, e' fortemente antropizzata, e' classificata dal PPTR  quale
zona  di  impianto  a  «valenza  ecologica   medio-bassa»,   non   e'
interessata da alcun vincolo  di  tutela  di  derivazione  statale  e
comunque la proposta realizzazione: rispetta  le  prescrizioni  delle
linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010,  rispetta  la
prescrizioni  del  r.r.  24/2010,  e'  stata  favorevolmente  vistata
dall'Autorita'   di    bacino    della    Puglia    e    dall'ufficio
prograrnmazione,V.I.A.  e  politiche  energetiche  della  Puglia,  e'
conforme alla strumentazione urbanistica del Comune di Zollino che ha
espresso parere favorevole. 
    Quanto alla affermata visibilita' della proposta di realizzazione
dai centri abitati di Zollino, Martignano, Sternatia non  sono  state
valutate le forme di mitigazione dell'impatto visivo. 
    IV. Illegittimita' delle note dell'ARPA Puglia del 15 aprile 2013
e  del  15  gennaio  2013   per:   Violazione,   falsa   ed   erronea
interpretazione ed applicazione degli artt. 14-ter, commi 3  e  7,  e
14-quater, comma 1, della L. 241/1990, nonche' dell'art. 12, comma  4
del decreto legislativo n. 387/2003 - eccesso di potere  per  erronea
presupposizione in diritto - difetto di motivazione e di istruttoria. 
    Violazione, falsa  ed  erronea  interpretazione  ed  applicazione
dell'art. 10-bis della L. 241/1990 - eccesso di  potere  per  erronea
presupposizione in fatto e in diritto, illogicita' e irragionevolezza
dell'azione amministrativa - vizio di  istruttoria -  violazione  dei
principi del buon agere amministrativo. 
    Violazione, falsa ed  erronea  interpretazione  della  d.G.R.  23
ottobre 2012 n. 2122 - incompetenza - eccesso di potere  per  erronea
presupposizione in fatto e diritto, illogicita',  irragionevolezza  e
perplessita' dell'azione amministrativa. 
    Le note citate sono illegittime in quanto recano il dissenso alla
proposta di realizzazione senza alcuna  indicazione  delle  modifiche
progettuali necessarie  ai  fini  dell'assenso,  al  di  fuori  della
conferenza di servizi, i  cui  lavori  si  Sono  protratti  oltre  90
giorni, hanno  individuato  un  profilo  ostativo  alla  proposta  di
realizzazione diverso e ulteriore rispetto a quelli rappresentati nel
parere 8 novembre 2012. 
    Quanto  al  rilevato  impatto  cumulativo,   la   competenza   ad
effettuare la valutazione degli impianti e' dell'Autorita' procedente
in sede di procedure di V.I.A. In ogni caso, il rilevato impatto  non
sussiste  in  quanto  l'impianto eolico  che  interessa   l'agro   di
Martignano non e' mai stato realizzato ed e' stato  reso  oggetto  di
autorizzazione unica ad oggi decaduta  per  decorso  dei  termini  di
esecuzione delle opere; in ogni caso  la  determina  n.  263  del  14
maggio 2009  del  dirigente  dell'ufficio  programmazione,  V.I.A.  e
politiche  energetiche  della  Regione  Puglia  di  esclusione  della
proposta realizzazione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. e'
successiva all'autorizzazione unica assentita per  l'impianto  eolico
che interessa l'agro di Martignano nonche'  alla  determinazione  del
settore Ecologia della regione Puglia n. 115 del 28  maggio  2003  di
verifica di assoggettabilita' a V.I.A. del medesimo e quindi in  tale
sede era stato gia'  valutato  l'impatto  cumulativo  di  quella  con
l'impianto eolico che interessa l'agro di Martignano. 
    Con riferimento  al  prospettato  impatto  cumulativo  con  n.  2
impianti foto-voltaici realizzati in  agro  del  Comune  di  Zollino,
alcuna normativa impone una distanza minima tra gli impianti. 
    Quanto  al  provvedimento  del  28  maggio  2013  a   firma   del
Responsabile del procedimento. 
    V. Illegittimita' del provvedimento del 28 maggio  2013  a  firma
del responsabile del procedimento per: violazione, falsa  ed  erronea
interpretazione e applicazione dell'art. 14-quater della L. 7  agosto
1990 n. 241 -  eccesso  di  potere  per  erronea  presupposizione  in
diritto. 
    Illegittimita'   derivata -   Violazione,   falsa   ed    erronea
interpretazione ed applicazione dell'art. 14-ter, comma 3,  della  L.
241/1990 - eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto. 
    In ossequio alle previsioni di cui all'art. 14-quater comma 3  L.
241/1990 l'A.R. avrebbe dovuto rinviare la  decisione  definitiva  in
ordine all'istanza di autorizzazione unica avanzata dalla  ricorrente
alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  e
le province di Trento e Bolzano. 
    Il preavviso di diniego e'  stato  espresso  oltre  i  90  giorni
indicati  dalla  norma.  Successivamente,  essendo   intervenuto   il
provvedimento  del  6  settembre  2013  con  il  quale  il  dirigente
dell'ufficio Energia e Reti energetiche e il  dirigente  dell'ufficio
Energia  della  Regione  Puglia  hanno  definitivamente  denegato  il
rilascio  dell'autorizzazione   unica   richiesto   dalla   Societa',
ricorrente, quest'ultima ha presentato  motivi  aggiunti  al  ricorso
principale deducendo  l'illegittimita'  in  via  derivata  e  in  via
autonoma, per le ragioni esplicitate in epigrafe  ai  singoli  motivi
del ricorso introduttivo del giudizio. 
    Sul B.U.R.P. n. 136 del 17 ottobre 2013 e'  stata  pubblicata  la
determinazione n. 237 del 25 settembre 2013 con la quale il Dirigente
dell'ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA e  VAS  della
Regione Puglia ha denegato la proroga della determinazione n. 263 del
4 maggio 2009 a firma del Dirigente dell'ufficio Programmazione,  VIA
e politiche energetiche della Regione Puglia  recante  esclusione  da
VIA della proposta realizzazione. 
    Anche avverso tale atto  e'  insorta  la  ricorrente  con  motivi
aggiunti  depositati  il  7  dicembre  2013  deducendo  le   seguenti
ulteriori censure: 
    VI. Violazione, falsa ed erronea interpretazione  e  applicazione
dell'art. 10-bis della L. 241/1990 - eccesso di  potere  per  erronea
presupposizione in fatto, illogicita' e irragionevolezza  dell'azione
amministrativa - carenza istruttoria e motivazionale - violazione del
principio del giusto procedimento. 
    L'A.R. del tutto  illegittimamente  ha  pretermesso  qualsivoglia
motivazione in ordine alle  ragioni  di  non  condivisibilita'  delle
osservazioni tempestivamente formulate dalla societa'. 
    Eccesso  di  potere  per  erronea  presupposizione   in   fatto -
illogicita' e irragionevolezza dell'azione  amministrativa -  carenza
istruttoria e motivazionale. 
    Viene dedotta l'illegittimita' della determinazione epigrafata in
quanto  sono  inesistenti  i  lamentati  profili  di   «significativo
mutamento del quadro progettuale rispetto a quello valutato  in  sede
di verifica  di  assoggettabilita'».  Violazione,  falsa  ed  erronea
interpretazione e applicazione degli art. 15 comma  3  L.R.  11/2001,
nonche' 26 e 35 del decreto  legislativo  n.  15272006 -  eccesso  di
potere  per  erronea  presupposizione   in   fatto,   illogicita'   e
irragionevolezza dell'azione amministrativa - carenza  istruttoria  e
motivazionale. 
    La determinazione n. 263 del 14 maggio 2009 non poteva  ritenersi
soggetta ad alcun termine di efficacia, stante l'inapplicabilita' del
termine  triennale  posto  dalla  L.R.11/2001(incompatibile  con   il
sopravvenuto quadro costituzionale di riparto  delle  attribuzioni  e
divenuto inapplicabile per decorso dell'anno dalla entrata in  vigore
del decreto legislativo n. 152/2006,  oltre  il  quale  per  espressa
previsione dell'art. 35 comma 2 del medesimo decreto  legislativo  n.
152/2006, in assenza di alcun intervento regionale di adeguamento del
proprio  ordinamento  alle  sopravvenute  disposizioni  normative  di
derivazione statale, queste trovano diretta applicazione),  come  del
termine  quinquennale  posto  dal  decreto  legislativo  n.  152/2006
(applicabile solo ai procedimenti avviati successivamente  alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008). 
    Con rispettivi atti depositati  in  date  31  ottobre  2013  e  4
gennaio 2014 si sono costituite in giudizio  l'Agenzia  Regionale  di
protezione ambientale della Puglia e la Regione Puglia. 
    Nella pubblica udienza del 17  aprile  2014  la  causa  e'  stata
introitata per la decisione. 
 
                               Diritto 
 
    2. Il ricorso e' fondato e deve essere accolto  nei  termini  che
seguono. 
    2.1. In primo luogo non e'  condivisibile  l'assunto  secondo  il
quale, poiche' le opere per la realizzazione di  impianti  alimentati
da fonti  rinnovabili  sono  di  pubblica  utilita'  indifferibili  e
urgenti, la proposta di realizzazione non  avrebbe  dovuto  acquisire
l'autorizzazione paesaggistica. 
    Secondo l'art. 12 decreto legislativo n. 387 del 2003, «Le  opere
per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili,
nonche' le opere connesse e  le  infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli  stessi  impianti,  autorizzate  ai
sensi del comma 3, sono di  pubblica  utilita'  ed  indifferibili  ed
urgenti». 
    L'art. 5.02.1.07 Nta del Putt, prevede che  «1.  L'autorizzazione
paesaggistica non va richiesta:... 1.07- ...per le  opere  dichiarate
indifferibili e urgenti conseguenti a norme o  provvedimenti  statali
e/o regionali». 
    Giurisprudenza  costante  di  questa  Sezione,   confermata   dal
Consiglio  di  Stato,  quella  per  cui  l'art.  12  citato   ritiene
indifferibili e urgenti solo gli impianti autorizzati  ai  sensi  del
comma  3,  cioe'   solo   gli   impianti   che   sono   in   possesso
dell'Autorizzazione Unica, e quindi, proprio il fatto che  l'impianto
in questione e' privo di questa autorizzazione conduce a ritenere  lo
stesso privo della dichiarazione di  indifferibilita'  ed  urgenza  e
della dichiarazione di pubblica  utilita'  (Cons.  St.,  sez.  V,  10
settembre 2012, n. 4780). 
    D'altronde, l'art. 12 del decreto  legislativo  n.  387  da  2003
prevede, al comma 3, che «La costruzione e l'esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili,
gli interventi  di  modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o
parziale e riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa  vigente,
nonche' le opere connesse e  le  infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono  soggetti  ad
una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o  dalle  province
delegate dalla regione,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo  strumento  urbanistico»,   stabilendo   cosi'   la   necessita'
dell'acquisizione del parere paesaggistico nel  procedimento  che  si
conclude con l'autorizzazione unica. 
    3. Il ricorso e' comunque fondato  laddove  viene  contestato  il
corredo motivazionale contenente le ragioni ostative alla conclusione
del procedimento nonche' il deficit istruttorio di cui e' affetto  il
procedimento posto in essere dalle PP.AA. intimate. 
    3.1. In particolare, quanto al motivo ostativo  costituito  dalla
presenza della dolina, la  ricorrente  contesta  la  sua  sussistenza
richiamando la relazione geologica del 22 dicembre 2010 a  firma  del
geol. Andrea Salvemini, che dimostra come  alcuna  dolina  esiste  in
prossimita' della torre Z8, rilevando altresi' che  tale  circostanza
risulta avvalorata dalla successiva cartografia allegata al  P.P.T.R.
che, seppur non approvata,  e'  indicativa  dello  stato  dei  luoghi
confermando l'errore in cui e' incorsa la cartografia del PUTT. 
    Il Collegio condivide le argomentazioni spese dalla ricorrente al
fine di rilevare il difetto istruttorio e ritiene che l'A.R,  avrebbe
dovuto svolgere una specifica istruttoria sul punto. 
    Le contestazioni mosse  dalla  ricorrente  avevano,infatti,  come
presupposto  fonti  qualificate   rappresentate   dalle   cartografie
allegate al P.P.T.R. e alla carta  idrogeomorfologica  dell'Autorita'
di Bacino, ossia strumenti specificamente volti alle  rilevazioni  di
interesse idrogeologico e successivi al PUTT e  quindi  piu'  attuali
dal punto di vista cartografico, sicche' degli stessi non poteva  non
tenersi conto. 
    Questo  anche  in  base  alla  stessa  previsione  del PUTT,  che
nell'art. 3.01.2.01 delle NTA, prevedendo l'assenza dei  «riferimenti
cartografici», sancisce implicitamente la prevalenza della situazione
fattuale. 
    3.2. E' fondata pure la censura con la  quale  viene  dedotto  il
deficit motivazionale in  cui  e'  incorsa  l'A.R.  nel  rilevare  il
contrasto della proposta di realizzazione con gli indirizzi di tutela
dettati dal PUTT per gli A.T.E. C. Difatti, trattandosi di indici che
denotano un'astratta possibilita' di contrasto, e'  indubbio  che  la
P.A. regionale avrebbe  dovuto  individuare  i  concreti  fattori  di
rischio ambientale, con  una  stringente  valutazione  sui  probabili
effetti che la realizzazione dell'intervento  comporta,  espressa  in
maniera non generica. Inoltre, le affermazioni regionali scontano  il
denunciato vizio  istruttorio  e  motivazionale  data  le  intrinseca
contraddittorieta' con gli elementi fattuali e istruttori offerti. 
    Invero, come risulta rilevato dalla ricorrente e  non  contestato
dalla P.A., l'area di intervento non e' interessata da  alcun  A.T.D.
del PUTT, e' fortemente antropizzata, e' classificata dal PPTR  quale
zona  di  impianto  a  «valenza  ecologica   medio-bassa»,   non   e'
interessata da alcun vincolo di tutela di derivazione statale. 
    A cio' aggiungisi che il progetto e' stato favorevolmente vistato
dall'Autorita'   di    Bacino    della    Puglia    e    dall'ufficio
programmazione,V.I.A.  e  politiche  energetiche  della  Puglia,   e'
conforme alla strumentazione urbanistica del Comune di Zollino che ha
espresso parere favorevole. 
    Quanto alla disciplina  del  PUTT,  l'art.  2.02.1.3  prevede  le
seguenti direttive di tutela per gli ambiti di  valore  distinguibile
«C»:  «salvaguardia  e   valorizzazione   dell'assetto   attuale   se
qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per
il   ripristino   e   l'ulteriore   qualificazione;    trasformazione
dell'assetto  attuale  che  sia  compatibile  con  la  qualificazione
paesaggistica». Quanto agli ulteriori ambiti, le direttive di  tutela
di cui all'art. 3.05. 2.  prevedono  che  «per  il  sistema  «assetto
geologico, geomorfologico e idrogeologico», va perseguita  la  tutela
delle  componenti  geologiche,   gcomorfologiche   e   idrogeologiche
(definenti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto
valore   scientifico   e/o   di   rilevante   ruolo   negli   assetti
paesistico-ambientali del territorio regionale», prescrivendosi  che:
negli ambiti territoriali  di  valore  distinguibile  («C»  dell'art.
2.01),  in  attuazione  degli  indirizzi  di  tutela,  le  previsioni
insediative  ed  i  progetti  delle  opere  di   trasformazione   del
territorio devono  mantenere  l'assetto  geomorfologico  d'insieme  e
conservare l'assetto idrogeologico  delle  relative  aree;  le  nuove
localizzazioni di attivita' estrattive vanno limitate ai materiali di
inderogabile necessita' e di difficile reperibilita'. 
    Nel caso di specie, le  considerazioni  circa  la  presenza  dei'
suindicati indirizzi di tutela e la prefigurazione degli impatti che,
per   piu'   ragioni,   si   fanno   derivare   dalla   realizzazione
dell'intervento   manifestano   una   valutazione    dell'Ente    non
propriamente correlata a  precisi  elementi  di  analisi,  e  che  in
effetti si risolvono in asserzioni di valenza  generale  e  meramente
ricognitiva, omettendo di effettuare una compiuta  valutazione  circa
la compatibilita' o incompatibilita' dello  specifico  intervento  in
relazione alle suindicate direttive. 
    E' quindi evidente il deficit istruttorio e motivazionale in  cui
e' incorsa la Regione, non  risultando  compiutamente  verificata  la
compatibilita' fra interesse paesaggistico  tutelato  e  l'intervento
progettato    mediante    un'attenta    e    ponderata    valutazione
tecnico-discrezionale da esercitarsi in relazione alla documentazione
prodotta a corredo del progetto,  ai  pareri  espressi  dagli  organi
competenti, alle direttive di tutela e alla  concreta  analisi  della
situazione dei luoghi. 
    3.3. Non risulta neppure dirimente,  al  fine  di  supportare  la
legittimita'  dell'atto  impugnato,  la  rilevata  visibilita'  della
proposta dai centri abitati di Zollino, Martignano e Sternatia atteso
che  tale  circostanza  non  risulta  suffragata  da  alcun   corredo
motivazionale  circa  il  concreto  contrasto  /incompatibilita'  del
progetto con specifiche norme urbanistiche o edilizie e comunque tale
affermazione, del tutto generica, non esprime  elementi  concreti  in
ordine alle caratteristiche dimensionali del progetto, alla eventuale
sufficienza o meno  delle  misure  di  mitigazione  approntate  dalla
societa', alla distanza dal centro abitato, alla sussistenza, o meno,
degli indici di cui al R.R.24/2010 circa  l'inserimento  «in  maniera
rilevante in visuali di particolare rilevanza identitaria  o  storico
culturale»  tale  da  comportare  «un'alterazione  significativa  dei
valori paesaggistici presenti». 
    Tali  considerazioni   sono   quindi   sufficienti   a   ritenere
l'illegittimita' della citata nota del 28 maggio  2013  espressa  dal
responsabile del procedimento e dal dirigente dell'ufficio Energia  e
reti energetiche della regione Puglia, con assorbimento delle censure
non esaminate. 
    3.4. Del pari fondata e' la censura con la  quale  si  rileva  il
deficit istruttorio in cui e' incorsa  l'ARPA  nell'esprimere  parere
negativo sulla  proposta  ritenendo  che  la  stessa  produrrebbe  un
impatto cumulativo con altro impianto eolico interessante  l'agro  di
Martigna.no e con due impianti fotovoltaici realizzati nel Comune  di
Zollino. 
    Con riferimento  al  primo,  come  rilevato  efficacemente  dalla
ricorrente, l'omissione di qualsivoglia valutazione  in  ordine  alla
mancata  realizzazione  dello  stesso  a  distanza  di  diversi  anni
dall'autorizzazione unica (assentila con  determina  dirigenziale  n.
387 dell'11 maggio 2006), concreta l'illegittimita' dedotta. 
    Con riferimento agli impianti fotovoltaici in agro di Zollino, il
difetto istruttorio e' altresi' evidente nella mancata indicazione di
elementi concreti in ordine all'  impatto  visivo  degli  stessi,  al
rispetto o meno delle prescrizioni delle Linee Guida nazionali di cui
al  D.M.  10  settembre  2010,  nonche'  del  R.R.  24/2010,  sicche'
l'asserito  contrasto  risulta  sprovvisto  di   obiettivi   elementi
giuridici  e  fattuali  atti  a  giustificare  il  ritenuto   impatto
cumulativo  tra  gli  impianti,  quali  l'indicazione   di   elementi
dimensionali, formali nonche' di effetti sequenziali di percezione. 
    4. Le considerazioni suindicate consentono quindi al Collegio  di
ritenere  l'illegittimita'  degli  atti  impugnati  con  il   ricorso
introduttivo del giudizio, nonche', in via derivata, anche di  quello
(prove. 6.9.2013),  recante  diniego  definitivo  dell'autorizzazione
unica, impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 23  ottobre
2013. 
    In particolare, devono essere annullati il provvedimento  del  28
maggio 2013, con il quale  il  Responsabile  del  procedimento  e  il
Dirigente dell'Ufficio  Energia  e  reti  energetiche  della  Regione
Puglia hanno comunicato i motivi ostativi alla conclusione favorevole
del procedimento di autorizzazione unica, i relativi atti  istruttori
e il provvedimento  6  settembre  2013,  recante  diniego  definitivo
dell'autorizzazione unica, 
    5. Con i motivi aggiunti depositati in data 27 dicembre  2013  si
censura  la  determinazione  n.  237/2013   del   dirigente   ufficio
programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia
esprimente il rigetto dell'istanza di proroga della determinazione n.
263 del 14 maggio 2009 a firma del Dirigente  programmazione,  VIA  e
politiche energetiche della Regione Puglia recante esclusione da  VIA
della proposta realizzazione. 
    E' avvenuto invero che: 
        con istanza 30 novembre 2006 la ricorrente  ha  richiesto  di
sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VIA  il
parco eolico in questione; 
        con determinazione dirigenziale del 14  maggio  2009  n.  263
pubblicata sul BURP n. 114  del  24  luglio  2009  il  dirigente  del
Settore  Ecologia   ha   determinato   di   escludere   il   progetto
dall'applicazione  delle  procedure  di  VIA  con  riferimento  a   5
aerogeneratori su sette; 
        con nota  del  12  aprile  2012  la  societa'  ricorrente  ha
comunicato di ritenere che la scadenza della determina del  dirigente
dell'Ufficio VIA sia quinquennale (e quindi  ancora  valida)  e  che,
qualora l'ufficio ritenga invece che la scadenza  sia  triennale,  ha
richiesto in via subordinata una proroga di  18  mesi  dell'efficacia
della determinazione suindicata. 
        con determinazione  n.  237/2013  il  dirigente  dell'ufficio
programmazione politiche energetiche, VIA e VAS ha  ritenuto  di  non
accogliere l'istanza di proroga suindicata. 
    5.1.  Occorre  effettuare  la   ricostruzione   della   normativa
applicabile alla fattispecie. 
    La norma nazionale in materia di esclusione di VIA e'  l'art.  20
decreto legislativo n. 152/2006 il quale al comma 5 prevede  che  «Se
il progetto non ha impatti negativi  e  significativi  sull'ambiente,
l'autorita'  competente  dispone  l'esclusione  dalla  procedura.  di
valutazione ambientale e,  se  del  caso,  impartisce  le  necessarie
prescrizioni». 
    Quanto alla  durata  dell'efficacia  del  provvedimento,  occorre
rifarsi al successivo art. 26 comma  6 «I  progetti  sottoposti  alla
fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni  dalla
pubblicazione   del   provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
ambientale...». 
    La  norma  (nella  attuale  formulazione   )   prevede,   quindi,
l'esclusione dalla valutazione di impatto ambientale ma  non  dispone
alcunche' in ordine alla durata di tale esclusione. La necessita'  di
colmare questa lacuna porta ad applicare a  tale  situazione  l'unica
previsione in termini di validita'  temporale  dei  provvedimenti  di
valutazione  dell'impatto  ambientale,  cioe'  quella  relativa  alla
validita' quinquennale. 
    L'art.  26  citato  pero',  nella  originaria  formulazione,  non
prevedeva alcun termine per la realizzazione  dei  lavori  sottoposti
alla fase di  valutazione  e,  di  conseguenza,  nessun  termine  era
applicabile alla esclusione dalla valutazione di impatto ambientale. 
    Poi, il decreto legislativo n.  4/2008,  ha  disposto  una  nuova
formulazione dell'art. 26 prescrivendo, per quanto di interesse,  che
«I  progetti  sottoposti  alla  fase  di  valutazione  devono  essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di
valutazione   dell'impatto    ambientale.    Tenuto    conto    delle
caratteristiche del  progetto  il  provvedimento  puo'  stabilire  un
periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga  concessa,
su  istanza  del  proponente,  dall'autorita'  che  ha   emanato   il
provvedimento, la procedura di  valutazione  dell'impatto  ambientale
deve essere reiterata». 
    Infine il sesto comma dell'art. 26  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e' stato modificato dall'art. 23, comma  21-quinquies,  D.L.
1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  3
agosto 2009, n. 102. 
    L'attuale formulazione e' «i progetti  sottoposti  alla  fase  di
valutazione  devono  essere  realizzati  entro  cinque   anni   dalla
pubblicazione   del   provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
ambientale.  Tenuto  conto  delle  caratteristiche  del  progetto  il
provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.  Trascorso  detto
periodo,  salvo  proroga  concessa,  su   istanza   del   proponente,
dall'autorita' che ha  emanato  il  provvedimento,  la  procedura  di
valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I  termini
di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai  procedimenti  avviati
successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4». 
    La  disciplina  portata  dalla  legge  dello  Stato  prevede,  in
conclusione, il termine di cinque anni  per  la  realizzazione  degli
interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale  (e  quindi
il termine di cinque anni per la  validita'  della  esclusione  dalla
valutazione in esame) e l'applicabilita' di questo  termine  solo  ai
procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 4/2008. 
    Non e' previsto,  invece,  alcun  termine  di  validita'  per  le
valutazioni di impatto ambientale e per quelle di esclusione adottate
in procedimenti avviati prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 4/2008. 
    5.2. Il termine di efficacia della pronuncia di esclusione da VIA
e' stato introdotto nella legislazione della Regione Puglia dall'art.
2 l.r.17/2007 il quale stabilisce che  «La  pronuncia  di  esclusione
dalla procedura di VIA ha efficacia per il  periodo  massimo  di  tre
anni; trascorso detto periodo senza che  sia  stato  dato  inizio  ai
lavori, le procedure  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
rinnovate». 
    L'applicazione del citato termine triennale alle  valutazioni  di
esclusione era esclusa dalla  originaria  formulazione  dell'art.  10
comma  5,   secondo   il   quale   «Le   istanze   di   verifica   di
assoggettabilita' a procedura di VIA  presentate  alla  Regione  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge  sono  esaminate  e
definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore  al
momento della presentazione». 
    La nuova formulazione dell'art. 10 comma 5 della l.r. n. 17/2007,
come introdotta  dall'art.  3,  comma  12,  primo  periodo,  l.r.  31
dicembre 2007, n. 40 dispone, invece, che «Le istanze di verifica  di
assoggettabilita' a procedura di VIA  presentate  alla  Regione  alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonche'  le  relative
istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive
a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione. 
    L'assenza della previsione  relativa  alla  applicabilita'  della
normativa  pregressa  alle  domande  presentate  in  data  precedente
all'entrata in vigore della l.r. n. 17/2007 evidenzia  la  soggezione
alla norma relativa alla validita' triennale della  esclusione  dalla
VIA dei provvedimenti adottati in proposito dopo l'entrata in  vigore
della l.r. n. 17/2007, indipendentemente dalla data di  presentazione
delle relative istanze. 
    Nella fattispecie, il provvedimento di  pronuncia  di  esclusione
dalla VIA e' intervenuto in data 14 maggio 2009 ( pubblicato sul BURP
n. 114 del 24 luglio 2009) in piena operativita' della L.R.17/2007 e,
quindi,  e'  soggetto  al   temine   triennale   di   efficacia   del
provvedimento di esclusione dalla VIA ivi previsto. 
    5.3. Da cio' discende la rilevanza della  questione  inerente  la
legittimita' costituzionale dell'art. 2 della L.R.17/2007 nella parte
in cui stabilisce che «La pronuncia di esclusione dalla procedura  di
VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso  detto
periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori,  le  procedure  di
cui al presente articolo devono essere rinnovate». 
    Difatti, in assenza dell'applicazione della  normativa  regionale
citata, quanto al regime cui sarebbe sottoposto il  provvedimento  di
esclusione dalla VIA (intervenuto in data 14 maggio 2009 e pubblicato
sul BURP n. 114 del 24 luglio 2009 ), si applicherebbe la  disciplina
statale,  che  non  prevede  alcun  termine  di  validita'   per   le
valutazioni ambientali formulate nell'ambito di procedimenti iniziati
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008. Nella
specie la esclusione dalla valutazione di impatto ambientale e' stata
formulata il 14 maggio 2009 in seno ad un procedimento  iniziato  con
istanza del 30.11.2006 acquisita al prot. n. 14521  dell'11  dicembre
2006 del Settore Ecologia. 
    In  particolare,  la   ricorrente   impugna   la   determinazione
dirigenziale  n.  237/2013  rilevando  che,  indipendentemente  dalle
ragioni espresse dalla regione Puglia nel negare la proroga della VIA
(ragioni comunque censurate  con  i  medesimi  motivi  aggiunti),  la
proroga  era  stata  richiesta  a  scopo  meramente   cautelativo   e
subordinato, sul  presupposto  della  perdurante  operativita'  della
determinazione n. 263 del  14  maggio  2009,  in  quanto  assunta  in
riscontro a istanza  formulata  in  data  30  novembre  2006,  ovvero
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo
n. 4/2008 (regime che non prevedeva alcun termine di operativita' del
provvedimento di esclusione dalla VIA); invero, prima del decorso dei
tre anni dalla notifica della determina dirigenziale n. 263/2009,  la
societa' ricorrente, con la citata nota del  12  aprile  2012,  aveva
comunicato al Servizio Ecologia della  Regione  Puglia  la  validita'
della medesima, chiedendo, solo in via  subordinata,  la  proroga  ed
evidenziando l'imputabilita' del mancato rilascio dell'autorizzazione
unica a fatti a se' non imputabili. 
    Cio' evidenzia che l'eventuale  accoglimento  del  ricorso  sotto
l'aspetto  indicato  consentirebbe   l'assorbimento   delle   censure
espresse dalla ricorrente in relazione ai motivi ostativi al rilascio
della proroga espressi dall'A.R.  in  relazione  alle  variazioni  di
riferimento progettuale, atteso che la  perdurante  operativita'  del
provvedimento di esclusione della VIA escluderebbe la  necessita'  di
una  proroga  e,  pertanto,  la  illegittimita'   del   provvedimento
regionale citato. 
    6.  Il  collegio  ritiene  quindi  di   sollevare   d'ufficio,.in
relazione alle censure di cui al  p.  III  dei  motivi  aggiunti,  la
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2 l.r. 17/2007 in
quanto la stessa, nel prevedere il termine triennale di efficacia dei
provvedimenti di esclusione  della  V.I.A.,  a  parer  del  Collegio,
contrasta con gli artt. 20 e 26 del decreto legislativo  n.  152/2006
nell'affilale  formulazione,  come  modificata  dall'art.  23,  comma
21-quinquies,  D.L.  1°  luglio  2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (i progetti  sottoposti
alla fase di valutazione devono. essere realizzati entro cinque  anni
dalla pubblicazione del  provvedimento  di  valutazione  dell'impatto
ambientale.  Tenuto  conto  delle  caratteristiche  del  progetto  il
provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.  Trascorso  detto
periodo,  salvo  proroga  concessa,  su   istanza   del   proponente,
dall'autorita' che ha  emanato  il  provvedimento,  la  procedura  di
valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I  termini
di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai  procedimenti  avviati
successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4). 
    La rilevata limitazione appare in contrasto con gli  artt.  41  e
117 della Costituzione. 
    6.1. In particolare, quanto all'art. 41, la norma  citata  limita
in  maniera  del  tutto  irragionevole  la  liberta'  di   iniziativa
economica in tutti i settori interferenti  quello  ambientale  e,  in
particolare, anche  quello  in  esame  (la  cui  tutela  e'  prevista
espressamente dall'art. 1. del decreto legislativo n.  79  del  1999)
con conseguente mancato rispetto  degli  obblighi  internazionali  di
incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
    In   un   sistema   affidato   al   principio   della    liberta'
dell'iniziativa economica, limiti che ad essa  possono  essere  posti
debbono essere in funzione di  tutela  dell'utilita'  sociale,  della
liberta', sicurezza e dignita' umana;  in  altri  termini,  i  limiti
all'iniziativa  economica  devono  essere  armonizzati  in  modo   da
consentire di raggiungere fini sociali e di benessere collettivo. Nel
caso specifico, invece, la citata limitazione temporale non trova  un
ragionevole fondamento sotto il profilo della tutela di altri  valori
o diritti costituzionalmente protetti. 
    6.2.  La  medesima  disposizione  arreca,  altresi',  un   vulnus
all'art. 117, secondo comma lettera s, Cost.. 
    La Corte costituzionale - nel delineare i confini  della  materia
«tutela dell'ambiente» - ha ribadito che  la  competenza  legislativa
«pur presentandosi sovente connessa e  intrecciata  inestricabilmente
con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza a 32
del 2006), rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art.  117,
secondo comma, lettera s,  Cost.),  anche  se  cio'  non  esclude  il
concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze,
volte al conseguimento di finalita' di tutela ambientale» (n. 380 del
4 novembre 2007). 
    Ne discende che un «bene della vita», materiale e complesso quale
e' il bene ambiente deve essere sottoposto a una disciplina  organica
e uniforme su tutto  il  territorio  nazionale  in  quanto  riservato
all'autorita' statale la quale ne garantisce un  elevato  livello  di
tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. 
    Cio'  comporta  che  la  disciplina  ambientale,  che  scaturisce
dall'esercizio di una competenza esclusiva  dello  Stato,  investendo
l'ambiente nel suo complesso, viene a funzionare come un limite  alla
disciplina che le Regioni e le Province  autonome  dettano  in  altre
materie di loro competenza, per cui  queste  ultime  non  possono  in
alcun modo derogare o peggiorare  il  livello  di  tutela  ambientale
stabilito dallo Stato. 
    Sostanzialmente,  se  sul  bene  ambiente  «concorrono»   diverse
competenze (sentenza n. 105 del 2008), le  quali,  tuttavia,  restano
distinte tra  loro,  perseguendo  autonomamente  le  loro  specifiche
finalita' attraverso la previsione di diverse discipline (sentenze n.
367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e  n.  61  del
2009), da una  parte  sono  affidate  alle,  Stato  la  tutela  e  la
conservazione  dell'ambiente,  mediante  la  fissazione  di   livelli
«adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61  del  2009),  e
dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli  di  tutela
fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del  2008),
di  esercitare  le  proprie  competenze,  dirette  essenzialmente   a
regolare  la  fruizione  dell'ambiente,  evitando  compromissioni   o
alterazioni dell'ambiente stesso. 
    Inoltre, la Corte Cost. (sent. 234/2009) ha affermato  che  nella
normativa sulla valutazione d'impatto ambientale viene in rilievo  la
tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello  Stato  ai  sensi
del medesimo art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.  Ne  consegue
che, seppure possono essere presenti ambiti  materiali  di  spettanza
regionale, soprattutto nel campo  della  tutela  della  salute,  deve
ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui  assolve
il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale.
(ex multis, sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007). 
    Ancora, la Corte Costituzionale  con  la  sentenza  344/2009  ha,
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale   di   norme   regionali
pugliesi analoghe (art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia
31 dicembre 2007, n. 40 e art. 3, comma 16, della legge regionale  n.
40 del 2007) a quella in esame, incidenti sulla violazione  dell'art.
117 2°.c. lett. s) affermando principi  che,  sia  pur  riferiti,  ad
altre fattispecie normative, sono analogamente applicabili al caso in
questione. 
    In particolare, si e' rilevato che: 
        in  materia  di  legislazione  interferente  in  materia   di
impianti alimentati da energia rinnovabile,  l'indicazione  da  parte
delle Regioni dei luoghi ove non e' possibile  costruire  i  suddetti
impianti puo' avvenire solo a seguito della approvazione delle  linee
guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel
paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art, 12,  comma  10,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'),  dovendosi  qualificare  l'indicata  norma  quale
espressione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in   materia
ambientale. 
    Non e' consentito alle Regioni  «proprio  in  considerazione  del
preminente  interesse   di   tutela   ambientale   perseguito   dalla
disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione
di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio  degli  impianti
alimentati da fonti di  energia  alternativa»  (sentenza  n.  16  del
2009). 
    Analogamente, con sent. n. 10/2009 ha  ritenuto  l'illegittimita'
della art. 3 comma 1 l.r. Puglia n.  29  del  2007  rilevandosi,  che
poiche' la disciplina  dei  rifiuti  si  colloca,  nell'ambito  della
«tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema»,  di  competenza  esclusiva
statale ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, la norma regionale impugnata - prevedendo  un  divieto,
legato a limitazioni territoriali,  allo  smaltimento  extraregionale
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - viene a  porsi  in
contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 182 del  decreto
legislativo n. 3 aprile 2006, n.  152  (che  riproduce  l'espressione
precedentemente  contenuta  nel  comma  3  dell'art.  5  del  decreto
legislativo n. 5 febbraio 1997, n. 22),  che  non  prevede  specifici
divieti. 
    Del pari, con recente sentenza n. 67/214 la Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma  2,  della  legge
reg. Puglia n. 39 del 2006, per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cast. e dell'art. 195, comma 2,  lettera  g),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ritenendo che la norma si  ponga
in contrasto con i parametri evocati in quanto interviene  in  ambito
materiale riconducibile alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei  beni  culturali»,  di  competenza  legislativa  e  regolamentare
esclusiva dello Stato. 
    Nella specie, l'ambito della L.R. 17/2007 e' quello  inerente  la
procedura di VIA, ossia una materia  che  secondo  la  giurisprudenza
della Corte costituzionale (sent.  n.  67/2010)  riguarda  la  tutela
dell'ambiente e rientra, percio', nell'ambito della previsione di cui
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),   della   Costituzione,
«trattandosi di procedure che valutano in concreto e  preventivamente
la «sostenibilita' ambientale» (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009, n.
1 del 2010), ossia materia in ordine  alla  quale  va  verificato  se
sussista la violazione del precetto costituzionale che  assegna  alla
legislazione  esclusiva  dello  Stato   la   materia   della   tutela
dell'ambiente. 
    A parer  del  collegio  la  norma  citata,  nella  parte  in  cui
stabilisce il limite triennale del provvedimento di esclusione  dalla
VIA, in difformita' dalle citate previsioni del  decreto  legislativo
n.  152/2006,  reca  un  vulnus  a  un  preciso  standard  di  tutela
dell'ambiente individuato dal legislatore statale, in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Viene,  altresi',  posto  un  limite  del   tutto   irragionevole
all'iniziativa  economica  privata,  la  quale  si  ritrova  a  dover
rispettare il ristretto termine temporale posto dalla L.R. citata per
la  messa  in  opera  di  un  intervento  che  richiede  un  cospicuo
investimento economico, pur se la normativa statale  gli  attribuisce
un termine piu' congruo. 
    In conclusione, l'operativita'  del  termine  triennale  disposto
dalla l.r. 17/2007 citata, andando ad  imporre  una  limitazione  non
prevista dall'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per  le
valutazioni ambientali formulate in seno a procedimenti avviati prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  4  del  2008,  ha
violato i principi stabiliti dall'art. 117 Cost, che attribuisce allo
Stato competenza esclusiva in materia ambientale. 
    7. In conclusione sono fondate le censure espresse con il ricorso
principale e con i motivi aggiunti. 
    Per la restante parte sospende il giudizio e rimette  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
2, sotto i profili suindicati,  della  l.r.  17/2007  per  violazione
degli artt. 41,e 117 della Costituzione. 
    Spese di lite al definitivo.